ATTO COSTITUTIVO
ETS
In data 08 marzo 2021, presso la sede della Federazione Italiana Celebranti, ubicata in Via della Reginella 27, 00186 Roma, alle ore 19,00, si sono riunite in teleconferenza a causa della pandemia le seguenti persone:
– MOCA Liana, nato a a Popoli (PE) il 19 maggio 1971, cittadina italiana residente a Sulmona (AQ), in Viale della Stazione Centrale n.117, ncf: MCO LNI 71E59 G878S;
– BOTSFORD Clarissa, nata a Puerto Rico (USA) il giorno 8 maggio 1959, cittadina italiana residente a Roma, in Via della Reginella n.27, ncf: BTS CRS 59E48 Z518P;–
– BROWN Richard, nato a Niagara Falls, Canada il 12.09.1956, residente a Pedara (CT) in via delle Ginestre 32B, cittadino britannico che dichiara di ben conoscere la lingua italiana – C.F. BRW RHR 56P12 Z401W;
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, MOCA Liana. Moca Liana accetta e nomina per assistere e coadiuvare nella riunione Botsford Clarissa quale Segretario ed estensore del presente atto.
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità.
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: “FEDERAZIONE ITALIANA CELEBRANTI” in forma abbreviata Federcelebranti – E.T.S., da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Roma, Via Reginella 27 e con durata illimitata. Resta beninteso che la sigla E.T.S. potrà essere utilizzata soltanto nel momento di avvenuta registrazione al R.U.N.T.S.
ART. 2 – L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione ha per scopo la promozione della consapevolezza del significato di riti e celebrazioni nella vita individuale e collettiva, e della loro importanza per la promozione del benessere psicofisico della persona e della società.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:
Presidente: Liana Moca;
Segretario Generale: Clarissa Botsford;
Tesoriere: Richard Brown.
ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021.
ART. 5 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
Letto, approvato e sottoscritto a Roma, 08 Marzo 2021
Sig.ra Liana Moca
Sig.ra Clarissa Botsford
Sig. Richard Brown
Statuto della
FEDERAZIONE ITALIANA CELEBRANTI
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, Liana Moca, Clarissa Botsford e Richard Brown, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, art. 35 co. 1 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore[1]”) e in quanto compatibile con le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione : FEDERAZIONE ITALIANA CELEBRANTI, in forma abbreviata FEDERCELEBRANTI da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Roma, in Via della Reginella 27, con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
L’Associazione ha per scopo la promozione della consapevolezza del significato di riti e celebrazioni nella vita individuale e collettiva, e della loro importanza per la promozione del benessere psicofisico della persona e della società.
Quale autonoma parte sociale (partecipa a scelte politiche, economiche e sociali, nonché) opera per la tutela e la valorizzazione del ruolo delle specifiche professionalità a garanzia delle libertà costituzionali. La stessa aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.
L’Associazione intende svolgere le seguenti attività di utilità sociale:
● Dare supporto culturale, materiale, sociale e psicologico alle persone e alle istituzioni durante i passaggi significativi della vita attraverso la promulgazione di una ritualità di qualità (con cerimonie che includono ma non si limitano ai funerali laici e non, matrimoni sia civili che simbolici, cerimonie per l’arrivo di un bambino, cerimonie di ripromesse, commemorazioni militari o di stato);
● Promuovere, organizzare, gestire e officiare cerimonie in occasione di eventi privati e pubblici;
● Promuovere la cultura della celebrazione di qualità, anche attraverso la pubblicazione di opere, articoli, mezzi informatici e l’organizzazione di meeting e convegni;
● Promuovere la consapevolezza della necessità della formazione professionale di qualità dei celebranti;
● Promuovere la collaborazione tra i celebranti e fare rete tra altre associazioni nazionali e internazionali con scopi compatibili per accrescere l’offerta di cerimonie di qualità.
L’associazione svolge le attività sopra elencate nei confronti dei propri associati e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Si propone inoltre di conseguire tali scopi mediante:
a) la tutela e la rappresentanza unitaria dei celebranti nel rispetto dello Statuto; b) la designazione dei propri rappresentanti presso Enti ed Organismi Nazionali ed Internazionali;
c) ogni altra attività a beneficio e/o tutela dei diritti e degli interessi dei celebranti accreditati; d) la ricerca del confronto e del dialogo con tutte le componenti sociali senza distinzione alcuna e, qualora opportuno, provvederà alla pubblicazione di un apposito notiziario ed all’attivazione di qualsiasi altra forma di comunicazione interna ed esterna.
L'associazione articola la propria azione in prospettiva internazionale e può aderire ad altre organizzazioni, ivi incluse quelle scientifiche, sindacali, nazionali ed internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti nel presente Statuto e che possono contribuire al migliore perseguimento delle finalità associative.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione degli associati)
Possono aderire all’associazione persone che hanno esercitato come celebranti da almeno un anno, che condividono le finalità dell’associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera e competenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
– nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– una autocertificazione della propria attività di celebrante che indichi l’eventuale formazione nel settore delle celebrazioni, il numero di anni di attività e il numero di cerimonie celebrate;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; – partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; – prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione;
Gli associati sono:
– fondatori: sottoscrittori del presente atto;
– ordinari: quelli che aderiranno successivamente all’Associazione versando le quote ordinarie;
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Segretario Generale;
– il Tesoriere;
– l’Organo di controllo.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto di voto. Si applica l’art.2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni, anche per posta elettronica, prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea può aver luogo online. La piattaforma digitale usata deve essere aperta a tutti gli aventi diritto alla partecipazione.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; – delibera sull'esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, tra cui il Presidente che lo presiede, il Segretario Generale ed il Tesoriere, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
ART. 9
(Presidente, Segretario Generale, Tesoriere)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere sono eletti dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Segretario Generale sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o su delega.
Il Segretario Generale da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere controlla l’attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell’Associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione, illustrando al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale, le risultanze di bilancio.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l’associazione laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge deve redigere, far approvare dall’Assemblea e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
ART. 16
(Libri sociali obbligatori)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; – libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite nel regolamento dell’associazione.
ART. 17
(Volontari)
L’Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali devono risultare da apposito registro tenuto presso l’Associazione se svolgono la loro attività in modo non occasionale.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 18
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, salvo il disposto di cui all’art. 36.
ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 20
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
ART. 21
(Clausola di Salvaguardia)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
In attesa dell’operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall’art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l’efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .
Articolo 22
(Clausola Compromissoria)
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.